TRA LE RIGHE - IL CODICE ROCCO: QUANDO LA LEGGE DIVENNE ARCHITETTURA DEL POTERE

TRA LE RIGHE - IL CODICE ROCCO: QUANDO LA LEGGE DIVENNE ARCHITETTURA DEL POTERE

11 febbraio 2026

A cura di

Antonio Nenna

Nel 1889 l’Italia liberale compì un gesto che la collocò tra le nazioni giuridicamente più avanzate d’Europa: con il Codice Zanardelli abolì la pena di morte per i reati comuni. Non fu un mero intervento tecnico, ma la consacrazione normativa di una tradizione che affondava le radici nell’Illuminismo penale e nel magistero di Cesare Beccaria, il quale aveva insegnato che la pena, per essere giusta, deve essere necessaria, proporzionata e umana. In quel codice si rifletteva l’idea ottocentesca dello Stato di diritto: il diritto penale come limite al potere, non come suo braccio armato.

 

Quarant’anni più tardi, nel 1930, il Codice Rocco, dal nome del Guardasigilli Alfredo Rocco, segnò una cesura profonda. La pena capitale venne reintrodotta per i reati contro la sicurezza dello Stato; il baricentro della tutela si spostò dall’individuo alla “personalità dello Stato”; il diritto penale divenne esplicitamente strumento di difesa dell’ordine politico. Non si trattò soltanto di un mutamento normativo, ma di una diversa concezione antropologica: dall’uomo titolare di diritti inviolabili al cittadino-suddito funzionale alla potenza statale.

 

La cultura giuridica che sorreggeva il Codice Rocco era permeata da un’idea organicistica della società, in cui l’interesse collettivo definito e incarnato dal regime prevaleva sulle libertà individuali. In questo contesto si inscrivono l’ampliamento dei reati politici, la compressione del diritto di sciopero, la criminalizzazione della propaganda “antinazionale”, la legittimazione della censura preventiva sulla stampa. Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito nel 1926, giudicò oltre 5.000 imputati; più di 4.000 furono condannati, per un totale che superò i 27.000 anni di reclusione. Il confino politico colpì migliaia di oppositori, spesso senza le garanzie proprie del processo ordinario.

 

La differenza tra i due codici è paradigmatica. Lo Zanardelli distingueva con rigore tra reato e autore, ancorando la pena al fatto commesso; il Rocco, pur mantenendo una sofisticata architettura tecnica, basti pensare alla distinzione tra delitti e contravvenzioni o alla disciplina del concorso di persone nel reato introdusse una marcata attenzione alla “pericolosità sociale” del reo. Il diritto penale si avvicinava così a una funzione preventiva e repressiva che travalicava il fatto per investire la persona.

 

E tuttavia, la storia giuridica raramente procede per rotture nette. Il Codice Rocco sopravvisse alla caduta del fascismo e, con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, fu sottoposto a un processo di progressiva “costituzionalizzazione”. L’articolo 27 della Carta repubblicana stabilì che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e devono tendere alla rieducazione del condannato. È una disposizione che riecheggia Beccaria e, insieme, si oppone frontalmente alla concezione autoritaria della pena come mera afflizione esemplare.

 

La Corte costituzionale, istituita nel 1956, ha svolto un ruolo decisivo nel rimodellare l’impianto del 1930 alla luce dei principi supremi dell’ordinamento: legalità, personalità della responsabilità penale, presunzione di non colpevolezza, proporzionalità. Attraverso sentenze che hanno inciso su misure di sicurezza, reati d’opinione, disciplina della custodia cautelare e sistema sanzionatorio, la giurisprudenza ha progressivamente ricondotto il codice entro l’orizzonte dei diritti fondamentali. L’abolizione definitiva della pena di morte dall’ordinamento, sancita in modo pieno anche sul piano costituzionale nel 2007, ha chiuso simbolicamente il cerchio aperto nel 1889.

 

Eppure, il confronto tra Zanardelli e Rocco resta più che una disputa accademica. È una lezione permanente sulla fragilità delle libertà. Il Novecento europeo con i suoi totalitarismi e i suoi milioni di vittime ha mostrato quanto rapidamente il diritto possa essere piegato a giustificare l’arbitrio. Quando la legge smette di essere garanzia e diventa strumento di intimidazione, la forma giuridica sopravvive, ma la sostanza democratica si dissolve.

 

Il diritto penale è il punto più sensibile del rapporto tra individuo e potere: lì dove lo Stato esercita la sua forza massima, la privazione della libertà personale si misura la qualità morale di un ordinamento. Ogni codice è, in fondo, una dichiarazione filosofica su ciò che una comunità ritiene intollerabile e su come intende reagire. Se prevale la paura, la pena si fa vendetta; se prevale la ragione, si fa limite.

 

La vicenda del Codice Rocco, ancora oggi ossatura del nostro sistema penale, ammonisce che nessuna conquista è irreversibile. La libertà non è un’eredità automatica, ma un equilibrio da custodire. E il diritto, per restare fedele alla sua vocazione, deve ricordare sempre ciò che Beccaria aveva intuito oltre due secoli fa: che la forza della legge non sta nella severità, ma nella giustizia.

Nel 1889 l’Italia liberale compì un gesto che la collocò tra le nazioni giuridicamente più avanzate d’Europa: con il Codice Zanardelli abolì la pena di morte per i reati comuni. Non fu un mero intervento tecnico, ma la consacrazione normativa di una tradizione che affondava le radici nell’Illuminismo penale e nel magistero di Cesare Beccaria, il quale aveva insegnato che la pena, per essere giusta, deve essere necessaria, proporzionata e umana. In quel codice si rifletteva l’idea ottocentesca dello Stato di diritto: il diritto penale come limite al potere, non come suo braccio armato.

 

Quarant’anni più tardi, nel 1930, il Codice Rocco, dal nome del Guardasigilli Alfredo Rocco, segnò una cesura profonda. La pena capitale venne reintrodotta per i reati contro la sicurezza dello Stato; il baricentro della tutela si spostò dall’individuo alla “personalità dello Stato”; il diritto penale divenne esplicitamente strumento di difesa dell’ordine politico. Non si trattò soltanto di un mutamento normativo, ma di una diversa concezione antropologica: dall’uomo titolare di diritti inviolabili al cittadino-suddito funzionale alla potenza statale.

 

La cultura giuridica che sorreggeva il Codice Rocco era permeata da un’idea organicistica della società, in cui l’interesse collettivo definito e incarnato dal regime prevaleva sulle libertà individuali. In questo contesto si inscrivono l’ampliamento dei reati politici, la compressione del diritto di sciopero, la criminalizzazione della propaganda “antinazionale”, la legittimazione della censura preventiva sulla stampa. Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito nel 1926, giudicò oltre 5.000 imputati; più di 4.000 furono condannati, per un totale che superò i 27.000 anni di reclusione. Il confino politico colpì migliaia di oppositori, spesso senza le garanzie proprie del processo ordinario.

 

La differenza tra i due codici è paradigmatica. Lo Zanardelli distingueva con rigore tra reato e autore, ancorando la pena al fatto commesso; il Rocco, pur mantenendo una sofisticata architettura tecnica, basti pensare alla distinzione tra delitti e contravvenzioni o alla disciplina del concorso di persone nel reato introdusse una marcata attenzione alla “pericolosità sociale” del reo. Il diritto penale si avvicinava così a una funzione preventiva e repressiva che travalicava il fatto per investire la persona.

 

E tuttavia, la storia giuridica raramente procede per rotture nette. Il Codice Rocco sopravvisse alla caduta del fascismo e, con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, fu sottoposto a un processo di progressiva “costituzionalizzazione”. L’articolo 27 della Carta repubblicana stabilì che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e devono tendere alla rieducazione del condannato. È una disposizione che riecheggia Beccaria e, insieme, si oppone frontalmente alla concezione autoritaria della pena come mera afflizione esemplare.

 

La Corte costituzionale, istituita nel 1956, ha svolto un ruolo decisivo nel rimodellare l’impianto del 1930 alla luce dei principi supremi dell’ordinamento: legalità, personalità della responsabilità penale, presunzione di non colpevolezza, proporzionalità. Attraverso sentenze che hanno inciso su misure di sicurezza, reati d’opinione, disciplina della custodia cautelare e sistema sanzionatorio, la giurisprudenza ha progressivamente ricondotto il codice entro l’orizzonte dei diritti fondamentali. L’abolizione definitiva della pena di morte dall’ordinamento, sancita in modo pieno anche sul piano costituzionale nel 2007, ha chiuso simbolicamente il cerchio aperto nel 1889.

 

Eppure, il confronto tra Zanardelli e Rocco resta più che una disputa accademica. È una lezione permanente sulla fragilità delle libertà. Il Novecento europeo con i suoi totalitarismi e i suoi milioni di vittime ha mostrato quanto rapidamente il diritto possa essere piegato a giustificare l’arbitrio. Quando la legge smette di essere garanzia e diventa strumento di intimidazione, la forma giuridica sopravvive, ma la sostanza democratica si dissolve.

 

Il diritto penale è il punto più sensibile del rapporto tra individuo e potere: lì dove lo Stato esercita la sua forza massima, la privazione della libertà personale si misura la qualità morale di un ordinamento. Ogni codice è, in fondo, una dichiarazione filosofica su ciò che una comunità ritiene intollerabile e su come intende reagire. Se prevale la paura, la pena si fa vendetta; se prevale la ragione, si fa limite.

 

La vicenda del Codice Rocco, ancora oggi ossatura del nostro sistema penale, ammonisce che nessuna conquista è irreversibile. La libertà non è un’eredità automatica, ma un equilibrio da custodire. E il diritto, per restare fedele alla sua vocazione, deve ricordare sempre ciò che Beccaria aveva intuito oltre due secoli fa: che la forza della legge non sta nella severità, ma nella giustizia.

Nel 1889 l’Italia liberale compì un gesto che la collocò tra le nazioni giuridicamente più avanzate d’Europa: con il Codice Zanardelli abolì la pena di morte per i reati comuni. Non fu un mero intervento tecnico, ma la consacrazione normativa di una tradizione che affondava le radici nell’Illuminismo penale e nel magistero di Cesare Beccaria, il quale aveva insegnato che la pena, per essere giusta, deve essere necessaria, proporzionata e umana. In quel codice si rifletteva l’idea ottocentesca dello Stato di diritto: il diritto penale come limite al potere, non come suo braccio armato.

 

Quarant’anni più tardi, nel 1930, il Codice Rocco, dal nome del Guardasigilli Alfredo Rocco, segnò una cesura profonda. La pena capitale venne reintrodotta per i reati contro la sicurezza dello Stato; il baricentro della tutela si spostò dall’individuo alla “personalità dello Stato”; il diritto penale divenne esplicitamente strumento di difesa dell’ordine politico. Non si trattò soltanto di un mutamento normativo, ma di una diversa concezione antropologica: dall’uomo titolare di diritti inviolabili al cittadino-suddito funzionale alla potenza statale.

 

La cultura giuridica che sorreggeva il Codice Rocco era permeata da un’idea organicistica della società, in cui l’interesse collettivo definito e incarnato dal regime prevaleva sulle libertà individuali. In questo contesto si inscrivono l’ampliamento dei reati politici, la compressione del diritto di sciopero, la criminalizzazione della propaganda “antinazionale”, la legittimazione della censura preventiva sulla stampa. Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito nel 1926, giudicò oltre 5.000 imputati; più di 4.000 furono condannati, per un totale che superò i 27.000 anni di reclusione. Il confino politico colpì migliaia di oppositori, spesso senza le garanzie proprie del processo ordinario.

 

La differenza tra i due codici è paradigmatica. Lo Zanardelli distingueva con rigore tra reato e autore, ancorando la pena al fatto commesso; il Rocco, pur mantenendo una sofisticata architettura tecnica, basti pensare alla distinzione tra delitti e contravvenzioni o alla disciplina del concorso di persone nel reato introdusse una marcata attenzione alla “pericolosità sociale” del reo. Il diritto penale si avvicinava così a una funzione preventiva e repressiva che travalicava il fatto per investire la persona.

 

E tuttavia, la storia giuridica raramente procede per rotture nette. Il Codice Rocco sopravvisse alla caduta del fascismo e, con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, fu sottoposto a un processo di progressiva “costituzionalizzazione”. L’articolo 27 della Carta repubblicana stabilì che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e devono tendere alla rieducazione del condannato. È una disposizione che riecheggia Beccaria e, insieme, si oppone frontalmente alla concezione autoritaria della pena come mera afflizione esemplare.

 

La Corte costituzionale, istituita nel 1956, ha svolto un ruolo decisivo nel rimodellare l’impianto del 1930 alla luce dei principi supremi dell’ordinamento: legalità, personalità della responsabilità penale, presunzione di non colpevolezza, proporzionalità. Attraverso sentenze che hanno inciso su misure di sicurezza, reati d’opinione, disciplina della custodia cautelare e sistema sanzionatorio, la giurisprudenza ha progressivamente ricondotto il codice entro l’orizzonte dei diritti fondamentali. L’abolizione definitiva della pena di morte dall’ordinamento, sancita in modo pieno anche sul piano costituzionale nel 2007, ha chiuso simbolicamente il cerchio aperto nel 1889.

 

Eppure, il confronto tra Zanardelli e Rocco resta più che una disputa accademica. È una lezione permanente sulla fragilità delle libertà. Il Novecento europeo con i suoi totalitarismi e i suoi milioni di vittime ha mostrato quanto rapidamente il diritto possa essere piegato a giustificare l’arbitrio. Quando la legge smette di essere garanzia e diventa strumento di intimidazione, la forma giuridica sopravvive, ma la sostanza democratica si dissolve.

 

Il diritto penale è il punto più sensibile del rapporto tra individuo e potere: lì dove lo Stato esercita la sua forza massima, la privazione della libertà personale si misura la qualità morale di un ordinamento. Ogni codice è, in fondo, una dichiarazione filosofica su ciò che una comunità ritiene intollerabile e su come intende reagire. Se prevale la paura, la pena si fa vendetta; se prevale la ragione, si fa limite.

 

La vicenda del Codice Rocco, ancora oggi ossatura del nostro sistema penale, ammonisce che nessuna conquista è irreversibile. La libertà non è un’eredità automatica, ma un equilibrio da custodire. E il diritto, per restare fedele alla sua vocazione, deve ricordare sempre ciò che Beccaria aveva intuito oltre due secoli fa: che la forza della legge non sta nella severità, ma nella giustizia.

11 febbraio 2026

11 febbraio 2026

Antonio Nenna

A cura di

''Dall'Illuminismo penale alla torsione autoritaria: come il diritto può trasformarsi da argine del potere a strumento della sua affermazione''

''Dall'Illuminismo penale alla torsione autoritaria: come il diritto può trasformarsi da argine del potere a strumento della sua affermazione''

''Dall'Illuminismo penale alla torsione autoritaria: come il diritto può trasformarsi da argine del potere a strumento della sua affermazione''