TRA LE RIGHE - DIRITTO, ALGORITMI E SOVRANITA' DEL DATO: L'ARCHITETTURA GIURIDICA DELLA SOCIETA' DIGITALE
TRA LE RIGHE - DIRITTO, ALGORITMI E SOVRANITA' DEL DATO: L'ARCHITETTURA GIURIDICA DELLA SOCIETA' DIGITALE
8 aprile 2026
A cura di
Antonio Nenna

Il diritto, nel lessico della teoria generale, è stato a lungo concepito come un sistema di norme volto a disciplinare condotte ex post, secondo una logica prevalentemente reattiva e sanzionatoria. Nell’attuale fase storica, segnata dalla pervasività delle tecnologie digitali, esso assume però una funzione ulteriormente sofisticata: diviene infrastruttura ordinante, preventiva e conformativa della realtà sociale. Non si limita più a regolare rapporti giuridici già dati, ma contribuisce a prefigurare e plasmare gli stessi contesti entro cui tali rapporti si sviluppano, fino a farsi vera e propria architettura del possibile.
In questo scenario, la centralità del dato nell’economia contemporanea ha imposto una ridefinizione delle categorie giuridiche tradizionali. Il dato non è pienamente assimilabile né a un bene materiale né a un diritto soggettivo classico, configurandosi piuttosto come un oggetto giuridico ibrido, caratterizzato da riproducibilità indefinita, non rivalità e valore economico derivato dall’aggregazione. La disciplina europea più recente ha introdotto una nozione funzionale di disponibilità del dato fondata su accessibilità, portabilità e interoperabilità, evidenziando come la regolazione dei flussi informativi non sia un tema settoriale ma una questione di sovranità economica e politica. Emblematico è il caso dei contratti di fornitura di servizi cloud, nei quali le clausole di data lock-in che impedivano la migrazione dei dati sono oggi oggetto di limitazioni normative per garantire la contendibilità del mercato.
Il diritto dell’era digitale si colloca così entro una tensione strutturale tra tutela dei diritti fondamentali della persona, come privacy, dignità e autodeterminazione informativa, ed esigenze di efficienza economica e innovazione tecnologica. Il paradigma europeo, di matrice personalistica, ha privilegiato un approccio fortemente garantista, come dimostra il sistema sanzionatorio in materia di protezione dei dati, che ha prodotto migliaia di provvedimenti e sanzioni complessive di enorme entità, incidendo direttamente sulle strategie delle grandi piattaforme globali. Le sanzioni irrogate per violazioni del principio di trasparenza algoritmica hanno infatti determinato modifiche strutturali nei modelli di business, influenzando le modalità di profilazione pubblicitaria.
Una delle evoluzioni più significative riguarda il passaggio dalla mera osservanza normativa alla integrazione preventiva del diritto nei processi tecnologici, secondo la logica della compliance by design. Le recenti discipline in materia di intelligenza artificiale introducono obblighi come il risk assessment ex ante, gli audit algoritmici indipendenti e la tracciabilità delle decisioni automatizzate, rendendo il diritto una componente intrinseca dell’architettura tecnologica. Nei sistemi di scoring creditizio basati su AI, ad esempio, è richiesto che l’algoritmo sia in grado di fornire spiegazioni comprensibili delle decisioni adottate, pena la loro invalidità giuridica.
Il diritto digitale si manifesta inoltre nella dimensione quotidiana attraverso una miriade di micro-interazioni apparentemente banali ma giuridicamente rilevanti. Il consenso al trattamento dei dati assume la forma di un atto negoziale atipico fondato su una logica informativa, la gestione dei cookie implica l’applicazione del principio di minimizzazione, la cancellazione dei dati rappresenta una forma di autodeterminazione informativa e le piattaforme di e-commerce operano entro regimi di responsabilità intermedi tra hosting ed editoria. Tuttavia, emerge uno scarto significativo tra formalismo giuridico e comportamento reale, poiché la maggior parte degli utenti non legge integralmente le informative privacy e una larga parte delle decisioni online è influenzata da sistemi di raccomandazione algoritmica, evidenziando la distanza tra diritto formale e diritto vissuto.
Un ulteriore ambito di rilievo è rappresentato dall’utilizzo dei dati per finalità pubblicistiche, soprattutto in situazioni emergenziali. Il quadro normativo europeo consente alle autorità di accedere a dati detenuti da soggetti privati e di imporre obblighi di condivisione in caso di crisi, ma tali poteri sono subordinati a principi di proporzionalità, necessità e temporaneità. Durante emergenze sanitarie o climatiche, ad esempio, i dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati per finalità di interesse pubblico solo previa anonimizzazione o pseudonimizzazione.
Questa evoluzione conduce alla configurazione di una nuova figura soggettiva, l’individuo come nodo informazionale, simultaneamente titolare di diritti fondamentali, produttore di dati e oggetto di analisi predittiva. Tale triplice dimensione impone una revisione delle categorie giuridiche tradizionali, dal concetto di consenso alla nozione di responsabilità fino al perimetro della libertà individuale, sollevando una questione fondamentale sulla possibilità stessa della libertà in un ecosistema integralmente mediato da algoritmi.
Il diritto contemporaneo si configura dunque come una tecnologia del potere normativo, capace di incidere non solo sui comportamenti ma sulle condizioni di possibilità dell’agire umano. Regolare i dati significa redistribuire potere economico, ridefinire gerarchie sociali e stabilire i confini della libertà. In questa prospettiva, il diritto non è più soltanto uno strumento di giustizia, ma il luogo in cui si decide l’equilibrio tra controllo e autonomia, tra innovazione e dignità, rendendo la sfida del nostro tempo non soltanto giuridica o tecnologica, ma profondamente civile e costituzionale.
Il diritto, nel lessico della teoria generale, è stato a lungo concepito come un sistema di norme volto a disciplinare condotte ex post, secondo una logica prevalentemente reattiva e sanzionatoria. Nell’attuale fase storica, segnata dalla pervasività delle tecnologie digitali, esso assume però una funzione ulteriormente sofisticata: diviene infrastruttura ordinante, preventiva e conformativa della realtà sociale. Non si limita più a regolare rapporti giuridici già dati, ma contribuisce a prefigurare e plasmare gli stessi contesti entro cui tali rapporti si sviluppano, fino a farsi vera e propria architettura del possibile.
In questo scenario, la centralità del dato nell’economia contemporanea ha imposto una ridefinizione delle categorie giuridiche tradizionali. Il dato non è pienamente assimilabile né a un bene materiale né a un diritto soggettivo classico, configurandosi piuttosto come un oggetto giuridico ibrido, caratterizzato da riproducibilità indefinita, non rivalità e valore economico derivato dall’aggregazione. La disciplina europea più recente ha introdotto una nozione funzionale di disponibilità del dato fondata su accessibilità, portabilità e interoperabilità, evidenziando come la regolazione dei flussi informativi non sia un tema settoriale ma una questione di sovranità economica e politica. Emblematico è il caso dei contratti di fornitura di servizi cloud, nei quali le clausole di data lock-in che impedivano la migrazione dei dati sono oggi oggetto di limitazioni normative per garantire la contendibilità del mercato.
Il diritto dell’era digitale si colloca così entro una tensione strutturale tra tutela dei diritti fondamentali della persona, come privacy, dignità e autodeterminazione informativa, ed esigenze di efficienza economica e innovazione tecnologica. Il paradigma europeo, di matrice personalistica, ha privilegiato un approccio fortemente garantista, come dimostra il sistema sanzionatorio in materia di protezione dei dati, che ha prodotto migliaia di provvedimenti e sanzioni complessive di enorme entità, incidendo direttamente sulle strategie delle grandi piattaforme globali. Le sanzioni irrogate per violazioni del principio di trasparenza algoritmica hanno infatti determinato modifiche strutturali nei modelli di business, influenzando le modalità di profilazione pubblicitaria.
Una delle evoluzioni più significative riguarda il passaggio dalla mera osservanza normativa alla integrazione preventiva del diritto nei processi tecnologici, secondo la logica della compliance by design. Le recenti discipline in materia di intelligenza artificiale introducono obblighi come il risk assessment ex ante, gli audit algoritmici indipendenti e la tracciabilità delle decisioni automatizzate, rendendo il diritto una componente intrinseca dell’architettura tecnologica. Nei sistemi di scoring creditizio basati su AI, ad esempio, è richiesto che l’algoritmo sia in grado di fornire spiegazioni comprensibili delle decisioni adottate, pena la loro invalidità giuridica.
Il diritto digitale si manifesta inoltre nella dimensione quotidiana attraverso una miriade di micro-interazioni apparentemente banali ma giuridicamente rilevanti. Il consenso al trattamento dei dati assume la forma di un atto negoziale atipico fondato su una logica informativa, la gestione dei cookie implica l’applicazione del principio di minimizzazione, la cancellazione dei dati rappresenta una forma di autodeterminazione informativa e le piattaforme di e-commerce operano entro regimi di responsabilità intermedi tra hosting ed editoria. Tuttavia, emerge uno scarto significativo tra formalismo giuridico e comportamento reale, poiché la maggior parte degli utenti non legge integralmente le informative privacy e una larga parte delle decisioni online è influenzata da sistemi di raccomandazione algoritmica, evidenziando la distanza tra diritto formale e diritto vissuto.
Un ulteriore ambito di rilievo è rappresentato dall’utilizzo dei dati per finalità pubblicistiche, soprattutto in situazioni emergenziali. Il quadro normativo europeo consente alle autorità di accedere a dati detenuti da soggetti privati e di imporre obblighi di condivisione in caso di crisi, ma tali poteri sono subordinati a principi di proporzionalità, necessità e temporaneità. Durante emergenze sanitarie o climatiche, ad esempio, i dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati per finalità di interesse pubblico solo previa anonimizzazione o pseudonimizzazione.
Questa evoluzione conduce alla configurazione di una nuova figura soggettiva, l’individuo come nodo informazionale, simultaneamente titolare di diritti fondamentali, produttore di dati e oggetto di analisi predittiva. Tale triplice dimensione impone una revisione delle categorie giuridiche tradizionali, dal concetto di consenso alla nozione di responsabilità fino al perimetro della libertà individuale, sollevando una questione fondamentale sulla possibilità stessa della libertà in un ecosistema integralmente mediato da algoritmi.
Il diritto contemporaneo si configura dunque come una tecnologia del potere normativo, capace di incidere non solo sui comportamenti ma sulle condizioni di possibilità dell’agire umano. Regolare i dati significa redistribuire potere economico, ridefinire gerarchie sociali e stabilire i confini della libertà. In questa prospettiva, il diritto non è più soltanto uno strumento di giustizia, ma il luogo in cui si decide l’equilibrio tra controllo e autonomia, tra innovazione e dignità, rendendo la sfida del nostro tempo non soltanto giuridica o tecnologica, ma profondamente civile e costituzionale.
Il diritto, nel lessico della teoria generale, è stato a lungo concepito come un sistema di norme volto a disciplinare condotte ex post, secondo una logica prevalentemente reattiva e sanzionatoria. Nell’attuale fase storica, segnata dalla pervasività delle tecnologie digitali, esso assume però una funzione ulteriormente sofisticata: diviene infrastruttura ordinante, preventiva e conformativa della realtà sociale. Non si limita più a regolare rapporti giuridici già dati, ma contribuisce a prefigurare e plasmare gli stessi contesti entro cui tali rapporti si sviluppano, fino a farsi vera e propria architettura del possibile.
In questo scenario, la centralità del dato nell’economia contemporanea ha imposto una ridefinizione delle categorie giuridiche tradizionali. Il dato non è pienamente assimilabile né a un bene materiale né a un diritto soggettivo classico, configurandosi piuttosto come un oggetto giuridico ibrido, caratterizzato da riproducibilità indefinita, non rivalità e valore economico derivato dall’aggregazione. La disciplina europea più recente ha introdotto una nozione funzionale di disponibilità del dato fondata su accessibilità, portabilità e interoperabilità, evidenziando come la regolazione dei flussi informativi non sia un tema settoriale ma una questione di sovranità economica e politica. Emblematico è il caso dei contratti di fornitura di servizi cloud, nei quali le clausole di data lock-in che impedivano la migrazione dei dati sono oggi oggetto di limitazioni normative per garantire la contendibilità del mercato.
Il diritto dell’era digitale si colloca così entro una tensione strutturale tra tutela dei diritti fondamentali della persona, come privacy, dignità e autodeterminazione informativa, ed esigenze di efficienza economica e innovazione tecnologica. Il paradigma europeo, di matrice personalistica, ha privilegiato un approccio fortemente garantista, come dimostra il sistema sanzionatorio in materia di protezione dei dati, che ha prodotto migliaia di provvedimenti e sanzioni complessive di enorme entità, incidendo direttamente sulle strategie delle grandi piattaforme globali. Le sanzioni irrogate per violazioni del principio di trasparenza algoritmica hanno infatti determinato modifiche strutturali nei modelli di business, influenzando le modalità di profilazione pubblicitaria.
Una delle evoluzioni più significative riguarda il passaggio dalla mera osservanza normativa alla integrazione preventiva del diritto nei processi tecnologici, secondo la logica della compliance by design. Le recenti discipline in materia di intelligenza artificiale introducono obblighi come il risk assessment ex ante, gli audit algoritmici indipendenti e la tracciabilità delle decisioni automatizzate, rendendo il diritto una componente intrinseca dell’architettura tecnologica. Nei sistemi di scoring creditizio basati su AI, ad esempio, è richiesto che l’algoritmo sia in grado di fornire spiegazioni comprensibili delle decisioni adottate, pena la loro invalidità giuridica.
Il diritto digitale si manifesta inoltre nella dimensione quotidiana attraverso una miriade di micro-interazioni apparentemente banali ma giuridicamente rilevanti. Il consenso al trattamento dei dati assume la forma di un atto negoziale atipico fondato su una logica informativa, la gestione dei cookie implica l’applicazione del principio di minimizzazione, la cancellazione dei dati rappresenta una forma di autodeterminazione informativa e le piattaforme di e-commerce operano entro regimi di responsabilità intermedi tra hosting ed editoria. Tuttavia, emerge uno scarto significativo tra formalismo giuridico e comportamento reale, poiché la maggior parte degli utenti non legge integralmente le informative privacy e una larga parte delle decisioni online è influenzata da sistemi di raccomandazione algoritmica, evidenziando la distanza tra diritto formale e diritto vissuto.
Un ulteriore ambito di rilievo è rappresentato dall’utilizzo dei dati per finalità pubblicistiche, soprattutto in situazioni emergenziali. Il quadro normativo europeo consente alle autorità di accedere a dati detenuti da soggetti privati e di imporre obblighi di condivisione in caso di crisi, ma tali poteri sono subordinati a principi di proporzionalità, necessità e temporaneità. Durante emergenze sanitarie o climatiche, ad esempio, i dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati per finalità di interesse pubblico solo previa anonimizzazione o pseudonimizzazione.
Questa evoluzione conduce alla configurazione di una nuova figura soggettiva, l’individuo come nodo informazionale, simultaneamente titolare di diritti fondamentali, produttore di dati e oggetto di analisi predittiva. Tale triplice dimensione impone una revisione delle categorie giuridiche tradizionali, dal concetto di consenso alla nozione di responsabilità fino al perimetro della libertà individuale, sollevando una questione fondamentale sulla possibilità stessa della libertà in un ecosistema integralmente mediato da algoritmi.
Il diritto contemporaneo si configura dunque come una tecnologia del potere normativo, capace di incidere non solo sui comportamenti ma sulle condizioni di possibilità dell’agire umano. Regolare i dati significa redistribuire potere economico, ridefinire gerarchie sociali e stabilire i confini della libertà. In questa prospettiva, il diritto non è più soltanto uno strumento di giustizia, ma il luogo in cui si decide l’equilibrio tra controllo e autonomia, tra innovazione e dignità, rendendo la sfida del nostro tempo non soltanto giuridica o tecnologica, ma profondamente civile e costituzionale.
8 aprile 2026
8 aprile 2026
Antonio Nenna
A cura di