TRA LE RIGHE - CITTADINANZA, SOVRANITA' E APPARTENENZA: LA CRISI DELLO STATO NAZIONALE
TRA LE RIGHE - CITTADINANZA, SOVRANITA' E APPARTENENZA: LA CRISI DELLO STATO NAZIONALE
27 maggio 2026
A cura di
Antonio Nenna

La cittadinanza non costituisce una semplice qualificazione anagrafica del soggetto nell’ambito dell’ordinamento statale, né un mero presupposto amministrativo per l’esercizio di determinati diritti. Essa rappresenta il punto di intersezione tra sovranità, identità collettiva, legittimazione democratica e organizzazione del potere. È il luogo giuridico nel quale lo Stato decide chi appartiene alla comunità politica e chi permane nella condizione dell’alterità. Per questa ragione il dibattito contemporaneo sullo ius soli, sullo ius sanguinis e sulle nuove forme di cittadinanza riflette le grandi tensioni del XXI secolo: la crisi dello Stato nazionale, la globalizzazione dei diritti, la trasformazione demografica dell’Europa e la ridefinizione del rapporto tra individuo e sovranità.
Nella tradizione classica la cittadinanza coincideva con la partecipazione alla vita pubblica. Aristotele definiva cittadino colui che prende parte all’amministrazione della giustizia e al governo della città, mentre Roma trasformò lo status civitatis in uno straordinario strumento di integrazione imperiale. Con la modernità rivoluzionaria e la Rivoluzione francese del 1789, la sovranità non appartiene più al monarca ma alla nazione, e il cittadino diviene il titolare originario della legittimità politica. Da allora la cittadinanza rappresenta il fondamento dello Stato moderno.
L’Italia continua a fondare il proprio sistema sul principio dello ius sanguinis, disciplinato dalla legge n. 91 del 1992: è italiano chi nasce da almeno un genitore italiano. Tale modello riflette la genealogia dello Stato nazionale italiano e il legame con la diaspora emigrata tra XIX e XX secolo verso le Americhe e l’Europa settentrionale. Tuttavia emerge una significativa aporia: il diritto riconosce con relativa facilità l’appartenenza nazionale a soggetti culturalmente e linguisticamente lontani dall’Italia, mentre continua spesso a negarla a individui nati, cresciuti e socializzati integralmente nel territorio della Repubblica. Questa contraddizione rivela il permanere di una concezione etnico-genealogica della nazione in una società ormai irreversibilmente multiculturale.
Il principio dello ius soli attribuisce invece la cittadinanza in virtù della nascita nel territorio dello Stato. Negli Stati Uniti l’appartenenza politica si fonda sull’adesione all’ordine costituzionale, mentre in Europa prevale storicamente la continuità culturale e linguistica. Eppure molti ordinamenti europei hanno progressivamente attenuato il rigore genealogico dello ius sanguinis. In Italia, invece, il dibattito si intreccia con la trasformazione demografica: milioni di stranieri residenti, crisi della natalità e centinaia di migliaia di minori che frequentano scuole italiane, parlano italiano come lingua madre e partecipano pienamente alla vita sociale del Paese pur rimanendo giuridicamente stranieri. È in questa frattura tra realtà sociologica e struttura normativa che si colloca il tema dello ius culturae, fondato sull’effettiva integrazione scolastica e civile nella comunità nazionale.
La contemporaneità produce però una contraddizione profonda: mai nella storia si è parlato con tanta enfasi di universalità dei diritti eppure il possesso di una determinata cittadinanza continua a determinare libertà di movimento, accesso alla sicurezza sociale e opportunità esistenziali. La Costituzione italiana riconosce la centralità della persona prima ancora del cittadino, e la dignità umana tende progressivamente a emanciparsi dalla sovranità nazionale. Tuttavia la cittadinanza permane il principale titolo di partecipazione politica alla sovranità democratica.
Il dibattito su ius soli e ius sanguinis, dunque, non riguarda soltanto l’immigrazione ma investe la definizione stessa della nazione contemporanea. Lo ius sanguinis tutela la continuità storica della comunità nazionale, lo ius soli valorizza il radicamento territoriale, lo ius culturae riconosce l’integrazione sostanziale come criterio di appartenenza. Nessuno di questi modelli è neutrale: ciascuno riflette una precisa idea di sovranità, identità collettiva e ordine costituzionale. Per questo la cittadinanza, in ultima analisi, non misura soltanto chi appartiene allo Stato, ma il grado di maturità storica, costituzionale e morale di una civiltà.
La cittadinanza non costituisce una semplice qualificazione anagrafica del soggetto nell’ambito dell’ordinamento statale, né un mero presupposto amministrativo per l’esercizio di determinati diritti. Essa rappresenta il punto di intersezione tra sovranità, identità collettiva, legittimazione democratica e organizzazione del potere. È il luogo giuridico nel quale lo Stato decide chi appartiene alla comunità politica e chi permane nella condizione dell’alterità. Per questa ragione il dibattito contemporaneo sullo ius soli, sullo ius sanguinis e sulle nuove forme di cittadinanza riflette le grandi tensioni del XXI secolo: la crisi dello Stato nazionale, la globalizzazione dei diritti, la trasformazione demografica dell’Europa e la ridefinizione del rapporto tra individuo e sovranità.
Nella tradizione classica la cittadinanza coincideva con la partecipazione alla vita pubblica. Aristotele definiva cittadino colui che prende parte all’amministrazione della giustizia e al governo della città, mentre Roma trasformò lo status civitatis in uno straordinario strumento di integrazione imperiale. Con la modernità rivoluzionaria e la Rivoluzione francese del 1789, la sovranità non appartiene più al monarca ma alla nazione, e il cittadino diviene il titolare originario della legittimità politica. Da allora la cittadinanza rappresenta il fondamento dello Stato moderno.
L’Italia continua a fondare il proprio sistema sul principio dello ius sanguinis, disciplinato dalla legge n. 91 del 1992: è italiano chi nasce da almeno un genitore italiano. Tale modello riflette la genealogia dello Stato nazionale italiano e il legame con la diaspora emigrata tra XIX e XX secolo verso le Americhe e l’Europa settentrionale. Tuttavia emerge una significativa aporia: il diritto riconosce con relativa facilità l’appartenenza nazionale a soggetti culturalmente e linguisticamente lontani dall’Italia, mentre continua spesso a negarla a individui nati, cresciuti e socializzati integralmente nel territorio della Repubblica. Questa contraddizione rivela il permanere di una concezione etnico-genealogica della nazione in una società ormai irreversibilmente multiculturale.
Il principio dello ius soli attribuisce invece la cittadinanza in virtù della nascita nel territorio dello Stato. Negli Stati Uniti l’appartenenza politica si fonda sull’adesione all’ordine costituzionale, mentre in Europa prevale storicamente la continuità culturale e linguistica. Eppure molti ordinamenti europei hanno progressivamente attenuato il rigore genealogico dello ius sanguinis. In Italia, invece, il dibattito si intreccia con la trasformazione demografica: milioni di stranieri residenti, crisi della natalità e centinaia di migliaia di minori che frequentano scuole italiane, parlano italiano come lingua madre e partecipano pienamente alla vita sociale del Paese pur rimanendo giuridicamente stranieri. È in questa frattura tra realtà sociologica e struttura normativa che si colloca il tema dello ius culturae, fondato sull’effettiva integrazione scolastica e civile nella comunità nazionale.
La contemporaneità produce però una contraddizione profonda: mai nella storia si è parlato con tanta enfasi di universalità dei diritti eppure il possesso di una determinata cittadinanza continua a determinare libertà di movimento, accesso alla sicurezza sociale e opportunità esistenziali. La Costituzione italiana riconosce la centralità della persona prima ancora del cittadino, e la dignità umana tende progressivamente a emanciparsi dalla sovranità nazionale. Tuttavia la cittadinanza permane il principale titolo di partecipazione politica alla sovranità democratica.
Il dibattito su ius soli e ius sanguinis, dunque, non riguarda soltanto l’immigrazione ma investe la definizione stessa della nazione contemporanea. Lo ius sanguinis tutela la continuità storica della comunità nazionale, lo ius soli valorizza il radicamento territoriale, lo ius culturae riconosce l’integrazione sostanziale come criterio di appartenenza. Nessuno di questi modelli è neutrale: ciascuno riflette una precisa idea di sovranità, identità collettiva e ordine costituzionale. Per questo la cittadinanza, in ultima analisi, non misura soltanto chi appartiene allo Stato, ma il grado di maturità storica, costituzionale e morale di una civiltà.
La cittadinanza non costituisce una semplice qualificazione anagrafica del soggetto nell’ambito dell’ordinamento statale, né un mero presupposto amministrativo per l’esercizio di determinati diritti. Essa rappresenta il punto di intersezione tra sovranità, identità collettiva, legittimazione democratica e organizzazione del potere. È il luogo giuridico nel quale lo Stato decide chi appartiene alla comunità politica e chi permane nella condizione dell’alterità. Per questa ragione il dibattito contemporaneo sullo ius soli, sullo ius sanguinis e sulle nuove forme di cittadinanza riflette le grandi tensioni del XXI secolo: la crisi dello Stato nazionale, la globalizzazione dei diritti, la trasformazione demografica dell’Europa e la ridefinizione del rapporto tra individuo e sovranità.
Nella tradizione classica la cittadinanza coincideva con la partecipazione alla vita pubblica. Aristotele definiva cittadino colui che prende parte all’amministrazione della giustizia e al governo della città, mentre Roma trasformò lo status civitatis in uno straordinario strumento di integrazione imperiale. Con la modernità rivoluzionaria e la Rivoluzione francese del 1789, la sovranità non appartiene più al monarca ma alla nazione, e il cittadino diviene il titolare originario della legittimità politica. Da allora la cittadinanza rappresenta il fondamento dello Stato moderno.
L’Italia continua a fondare il proprio sistema sul principio dello ius sanguinis, disciplinato dalla legge n. 91 del 1992: è italiano chi nasce da almeno un genitore italiano. Tale modello riflette la genealogia dello Stato nazionale italiano e il legame con la diaspora emigrata tra XIX e XX secolo verso le Americhe e l’Europa settentrionale. Tuttavia emerge una significativa aporia: il diritto riconosce con relativa facilità l’appartenenza nazionale a soggetti culturalmente e linguisticamente lontani dall’Italia, mentre continua spesso a negarla a individui nati, cresciuti e socializzati integralmente nel territorio della Repubblica. Questa contraddizione rivela il permanere di una concezione etnico-genealogica della nazione in una società ormai irreversibilmente multiculturale.
Il principio dello ius soli attribuisce invece la cittadinanza in virtù della nascita nel territorio dello Stato. Negli Stati Uniti l’appartenenza politica si fonda sull’adesione all’ordine costituzionale, mentre in Europa prevale storicamente la continuità culturale e linguistica. Eppure molti ordinamenti europei hanno progressivamente attenuato il rigore genealogico dello ius sanguinis. In Italia, invece, il dibattito si intreccia con la trasformazione demografica: milioni di stranieri residenti, crisi della natalità e centinaia di migliaia di minori che frequentano scuole italiane, parlano italiano come lingua madre e partecipano pienamente alla vita sociale del Paese pur rimanendo giuridicamente stranieri. È in questa frattura tra realtà sociologica e struttura normativa che si colloca il tema dello ius culturae, fondato sull’effettiva integrazione scolastica e civile nella comunità nazionale.
La contemporaneità produce però una contraddizione profonda: mai nella storia si è parlato con tanta enfasi di universalità dei diritti eppure il possesso di una determinata cittadinanza continua a determinare libertà di movimento, accesso alla sicurezza sociale e opportunità esistenziali. La Costituzione italiana riconosce la centralità della persona prima ancora del cittadino, e la dignità umana tende progressivamente a emanciparsi dalla sovranità nazionale. Tuttavia la cittadinanza permane il principale titolo di partecipazione politica alla sovranità democratica.
Il dibattito su ius soli e ius sanguinis, dunque, non riguarda soltanto l’immigrazione ma investe la definizione stessa della nazione contemporanea. Lo ius sanguinis tutela la continuità storica della comunità nazionale, lo ius soli valorizza il radicamento territoriale, lo ius culturae riconosce l’integrazione sostanziale come criterio di appartenenza. Nessuno di questi modelli è neutrale: ciascuno riflette una precisa idea di sovranità, identità collettiva e ordine costituzionale. Per questo la cittadinanza, in ultima analisi, non misura soltanto chi appartiene allo Stato, ma il grado di maturità storica, costituzionale e morale di una civiltà.
27 maggio 2026
27 maggio 2026
Antonio Nenna
A cura di